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KC Villa San Giovanni

 Incontro formativo
 “Insieme per Educare” - Villa San Giovanni 06/06/2011
Relazione del Presidente Morabito

 


“La Dislessia è una delle sindromi classificate tra i Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Con questo termine ci si riferisce anche ad altri disturbi delle abilità scolastiche ed in particolare a: DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA E DISCALCULIA.

 La principale manifestazione della dislessia consiste nella difficoltà che hanno i soggetti colpiti a leggere velocemente e correttamente ad alta voce. I bambini dislessici si stancano in fretta, impiegano più tempo a portare a termine i compiti, commettono errori, rimangono indietro ed in ultima analisi non imparano, ma non per questo sono stupidi né necessitano di un insegnante di sostegno. Piuttosto hanno bisogno di un insegnante capace ed aperto all’utilizzo delle nuove tecnologie, un docente formato in grado di valutare gli alunni con DSA, che differenzi e personalizzi la didattica, permettendo così a tutti gli allievi di raggiungere gli obiettivi. I DSA, infatti, non dipendono da insufficienti capacità intellettive, ma da una particolare morfologia del cervello dei soggetti affetti, per cui essi hanno difficoltà ad adattarsi a metodologie didattiche standardizzate e a percorsi di apprendimento che vanno bene per la maggior parte dei loro coetanei. In parole povere, se riconosciuti precocemente e se si utilizzano metodiche d’insegnamento “non convenzionali”, questi bambini avranno le stesse opportunità degli altri e non risentiranno delle ripercussioni psicologiche quali demotivazione e scarsa autostima, spesso conseguenza e non causa della dislessia. I ragazzi dislessici possono imparare, anche se in maniera un po’ diversa dagli altri.

Lo scorso ottobre è stata approvata in senato in via definitiva una nuova legge nazionale (Legge 8 ottobre 2010, n. 170, Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 Ottobre 2010) a tutela delle persone con dislessia e disturbi specifici dell’apprendimento. Questi problemi, dunque, vengono ufficialmente riconosciuti e si sono gettate le basi affinché finalmente i bambini con DSA possano sperare di vivere gli anni di scuola con pari dignità dei loro coetanei. Con questa legge i DSA diventano ufficialmente non una malattia, ma una realtà con la quale genitori, studenti e insegnanti devono imparare a confrontarsi e ad operare. Non è certo un punto di arrivo, ma un punto di partenza importante, con il quale si gettano le basi per costruire la scuola del futuro… in cui le “diversità” vengano apprezzate in quanto ricchezza e non limitazione.Forse non tutti lo sanno, ma si stima che nelle scuole italiane vi siano circa 350 mila bambini dislessici. Il problema è poco conosciuto, per cui le diagnosi sono meno dei casi reali. Negli ultimi anni, però, sono aumentate e si pensa che il DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) riguardi il 3-4% della popolazione E’ un numero impressionante di bambini che, fino a qualche anno fa, venivano tacciati di “svogliatezza” o peggio ancora di “mancanza di capacità intellettive”.

La sensibilizzazione alle problematiche di coloro che presentano DSA è stata difficile da portare avanti, soprattutto  nel mondo della scuola, ma, caparbiamente e costantemente sostenuta, ha trovato sempre più spazi di accoglimento fino a giungere a livello istituzionale in sede ministeriale: si ricordano i diversi provvedimenti fra i quali spiccano come pietre miliari

-       la C.M 4099/A/4 del 5/10/2004 nella quale si prevedeva per la prima volta l’introduzione di strumenti compensativi e misure dispensative, e

-       la C.M. 26/A/4 del 5/01/2005 nella quale si sottolineava che i provvedimenti a tutela degli studenti dislessici potevano essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale, precisando anche che fra questi venivano compresi anche l’esame conclusivo della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Tali disposizioni poi sono state riprese con migliori precisazioni nelle circolari e ordinanze che si sono succedute fino ad oggi.

   L’iter della legge è stato lungo, travagliato, dopo varie proposte di legge succedutesi nel tempo  2002 -2004- 2006 - 2007 e 2009 legate alle vicende politiche, crisi di governo e fine di legislatura  ma solo nel 2010, dopo l’unificazione di due proposte di legge (DDL 1006 e DDL 1036), il testo è stato approvato, diventando Legge 170/2010, la cui denominazione “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” appare abbastanza riduttivo e non ne esprime la sua vera portata di azione sia perché prende in considerazione tutto il percorso formativo scolastico, dalla scuola dell’infanzia fino all’università, ma anche perché, nel perseguire le proprie finalità e nel prevederne le azioni attuative, non può non entrare in pieno, oserei dire con linguaggio calcistico “a gamba tesa”, nell’organizzazione scolastica e nell’adeguamento delle impostazioni didattiche, ma rimanendo nelle prerogative della Legge 275/1999 sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche. La presente Legge 170/10 dà dunque un valore definitivo e di norma primaria a tutte le norme amministrative precedentemente emanate;  riconosce l'esistenza di questi disturbi per i circa 350.000 ragazzi, pari al 5% della popolazione in età scolare stimolando la scuola a individuarli precocemente e definendo i luoghi del percorso diagnostico.

   Salutata con entusiasmo da tutte le principali associazioni nazionali impegnate in questo settore, la Legge 170/10 ("Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico") consta di nove articoli che danno un valore definitivo e di norma primaria a tutti i provvedimenti amministrativi precedentemente emanati.

   Purtroppo un punto debole la accomuna alla Legge quadro 104/92 sulla disabilità, ovvero non aver previsto come obbligatoria, per i docenti, la formazione iniziale e in servizio sulla materia trattata.

 Vediamo qui di seguito una sintesi delle questioni toccate dai vari articoli della Legge 170/10.

Articolo 1: nel fornire la definizione di dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia, pone l'accento sulla circostanza di fatto che tali disturbi vengono considerati dalla legge, purché non associati a minorazioni che diano origine a disabilità.

   La chiara formulazione dell'articolo 1 esclude inoltre che agli alunni con DSA possa essere assegnato un insegnante per attività di sostegno, a meno che tali disturbi non si accompagnino a una disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92.
Dal canto suo, l'articolo 3 sull'informativa alle famiglie, con invito a presentare la diagnosi di DSA, ricorda la Circolare Ministeriale
363/94, concernente un'analoga procedura per i casi non ancora certificati di alunni con disabilità.

Art. 1

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2.Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

3 Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.
6.La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell’interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
 Articolo 2:

indica le finalità incentrate su interventi precoci, sensibilizzazione delle famiglie e diritto all'inclusione scolastica e sociale.

Art. 2. (Finalità)

 

    1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

        a) garantire il diritto all’istruzione;

        b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
        c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
        d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
        e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
        f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
        g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
        h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

 

  -Articolo 3:

concerne l'individuazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), che può essere operata anche dalla scuola previo avviso alle famiglie. Si prevede che le ASL debbano rilasciare alle famiglie la diagnosi di DSA e che il Ministero possa avviare degli screening nelle scuole per individuare i bambini a rischio, il cui esito non è la diagnosi. 

 Interessanti sono i provvedimenti sulla diagnosi di DSA, che ricordano quelli sulla documentazione necessaria per il riconoscimento del diritto allo studio degli alunni con disabilità. Senza tale diagnosi, infatti, gli alunni con DSA non possono avvalersi delle misure compensative e dispensative, né di apposite prove di valutazione.

Art. 3.(Diagnosi)

 

    1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

    2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
    3.
È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.


 

 Articolo 4:

 prevede che siano assicurate attività formative al personale dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado, circa le strategie di individuazione precoce e di didattica adeguata.

Per quanto riguarda infine la formazione dei docenti, prevista dagli articoli 4 e 7, si deve lamentare - come per analoghe norme contenute nelle Legge quadro 104/92 sugli alunni con disabilità - il fatto che tale formazione iniziale e in servizio non sia stata prevista come obbligatoria, rimandando ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro la determinazione delle modalità di svolgimento della stessa. 

Ed è questo un punto debole, che accomuna purtroppo i due testi normativi.

Art. 4.(Formazione nella scuola)

    1. Per gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, è assicurata un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

    2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191


 

Articolo 5:

stabilisce per gli alunni con diagnosi di DSA il diritto all'utilizzo di mezzi compensativi e dispensativi di flessibilità didattica, l'uso di tecnologie informatiche, tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove e la possibilità di esonero dallo studio della lingua straniera.

Perplessità, invece, suscita l'articolo 5, comma 2, circa la possibilità di esonero dalla lingua straniera degli alunni con DSA. Infatti, la normativa generale ha sempre vietato agli alunni che svolgano esami di Stato l'esonero da prove ufficiali, consentendo - con norma speciale - a quelli con disabilità l'uso di prove equipollenti a quelle ufficiali, ma non l'esclusione da esse.

  Occorrerà dunque attendere l'emanazione dei regolamenti ministeriali, che chiariscano questo aspetto problematico.

Art. 5. (Misure educative e didattiche di supporto)

 

    1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

    2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono:

        a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

        b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
        c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.

    3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

    4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonchè gli esami universitari


 

Articolo 6:

prevede la flessibilità di orario di lavoro per i genitori di alunni con DSA limitatamente al primo ciclo di istruzione (fino alla terza media), al fine di permettere l'assistenza di attività scolastiche a casa. Comunque tale flessibilità dev'essere regolata in concreto dai Contratti Collettivi di Lavoro.

  E ancora, mentre la norma sull'inserimento lavorativo rimane piuttosto sul vago, più puntuale è quella sulla flessibilità dell'orario di lavoro dei genitori, che è comunque sempre rimessa ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e pertanto senza immediata efficacia.

Art. 6.(Misure per i familiari)

 

    1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
    2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Articolo 7:

prevede che il Ministero dell'Istruzione - d'intesa con quello della Salute - emani delle Linee Guida per la predisposizione di protocolli regionali per l'individuazione precoce dei casi di DSA. Lo stesso articolo prevede che sempre il Ministero emani decreti relativi alla formazione dei docenti e all'individuazione di forme di verifica e valutazione, finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio

Art. 7.(Disposizioni di attuazione)

 

    1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma 3.

    2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all’articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall’articolo 5, comma 4.
    3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Articolo 8

riguarda le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che entro tre mesi debbono emanare norme per l'attuazione dei princìpi indicati nella Legge.

Art. 7.(Disposizioni di attuazione)

 

    1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma 3.

    2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all’articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall’articolo 5, comma 4.
    3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.


 

Articolo 9: introduce la clausola di salvaguardia circa il divieto di nuove o maggiori spese a carico dell'erario per l'attuazione della legge, divieto già più volte anticipato negli articoli precedenti.

Art. 9.(Clausola di invarianza finanziaria)

    1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Alle associazioni presenti su territorio nazionale, è stato segnalato da molte famiglie, che la nuova legge è stata accolta dalla maggior parte delle scuole con molta diffidenza ed una forte resistenza da parte degli insegnanti nell'applicare tutto quanto concerne gli aspetti compensativi e dispensativi, e là dove la 170 prevede che tutti i docenti valutino la preparazione dei soggetti dislessici attraverso forme di verifica adeguate alle loro necessità formative.

L'articolo 4 "assicura un'adeguata preparazione" dei docenti riguardo queste problematiche e stanzia due milioni di euro per il biennio 2010-2011; ma sembra che la maggioranza delle scuole non abbia a tutt'oggi docenti formati per affrontare la dislessia.
Allo stato attuale non si è riscontrato un utilizzo dell'autonomia scolastica finalizzato ad attuare una "flessibilità didattica" che dia risposte efficaci alle esigenze degli alunni dislessici e alla legge 170.

Ricordiamo che in merito alla flessibilità didattica (Dpr 275/1999 Art. 42), il regolamento dell'autonomia scolastica, offre lo strumento della "flessibilità": "Le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune". Tale flessibilità non è solo nei calendari, negli orari, nei raggruppamenti degli alunni, nell'adeguamento alle esigenze delle realtà locali ecc; ma è prevista anche in tutti gli aspetti dell'organizzazione "educativa" e "didattica" della scuola, e quindi va intesa come:

-Personalizzazione educativa e didattica

-Personalizzazione dei percorsi formativi

Contrariamente a quanto previsto dalla normativa, spesso gli studenti dislessici, non sono dispensati dal leggere ad alta voce, non si prediligono per loro prove orali , né si prevedono tempi adeguati per temi e verifiche, non viene concesso l'uso di mappe concettuali, né tantomeno le valutazioni delle prove, si soffermano sul "contenuto" piuttosto che sulla "forma", bensì si chiede loro di ricordare a memoria le formule di matematica e chimica,

Questo accade anche se la dislessia è certificata da un centro altamente qualificato che fornisce indicazioni per una collaborazione tra insegnanti e studenti, e a maggior ragione con gli esperti, anzi, si rileva un atteggiamento scettico e ostruzionista da parte di molte scuole, presidi e insegnanti.
Per quanto concerne questi ultimi, si rileva una totale impreparazione rispetto alle metodologie didattiche utili agli alunni con Dsa, una rigidità procedurale e valutativa, con un "alone" di pregiudizio nei confronti degli studenti e dei genitori qualora presentano la diagnosi; tutto questo avviene a tutti i livelli scolastici (con una nuova presa di coscienza da parte della scuola primaria, che è ovviamente quella che si sente più coinvolta, però sempre in modo soggettivo, nel senso che il tutto è ancora dipendente dalla "buona volontà" di alcuni insegnanti), ma è nella scuola secondaria, di secondo grado, che permane lo "zoccolo duro".
Sono frequenti i casi di presidi e insegnanti che "suggeriscono" di mandare i ragazzi con Dsa in scuole "più facili", o comunque di tipo professionale ,perchè secondo loro, non essendo più scuola dell'obbligo, l'istituzione non è tenuta a far fronte alle loro particolari necessità, sottolineando con certosina insistenza, che i licei non sarebbero "adatti" a soggetti dislessici e disgrafici, nonostante questi abbiano QI nella norma, e talora superiori alla norma.

A fronte di tale situazione, che permane nonostante l'approvazione di una legge, la 170, che tutela il diritto allo studio dei ragazzi con Dsa, nonostante l'evidente inadeguatezza della situazione scolastica italiana rispetto agli altri paesi europei, (prova ne è il fatto che sia stato necessario approdare, non senza enormi difficoltà, all'approvazione di una legge che dovrebbe tutelare il diritto allo studio, e a veder rimossi tutti quegli ostacoli che ne impediscono la realizzazione e la maturazione della personalità, cosa già ampiamente prevista dall'art. 3 della Costituzione) si rende necessario fare chiarezza su alcuni aspetti di rilevante importanza, se si vuole perseguire una effettiva applicabilità ed efficacia della legge. Che questa non rimanga lettera morta, a causa di evitamenti dovuti alla "cristallizzazione" dell'istituzione scolastica, che avrebbero come risultato la vanificazione e l'annullamento, se non "formale", certamente "sostanziale", della 170.

Alla luce di quanto detto, è indispensabile il riferimento alle linee guida, che sono ancora in via di definizione, ma in merito alle quali nessun comitato di genitori è stato consultato e ascoltato, nonostante la qualificata composizione di tecnici, sarebbe utile a completamento del quadro attraverso il parere fondato sull'esperienza diretta dei soggetti con Dsa e delle loro famiglie; considerato che la legge li riguarda direttamente rispetto alla formazione e alle opportunità di sviluppo della personalità, non si può prescindere dalla loro esperienza vissuta in prima persona.

Inoltre, nel senso più tecnico, è necessario tenere conto di un fattore fondamentale per la corretta applicabilità della legge, questo consiste nel mettere il focus su quello che è realmente l'obiettivo di questa, cioè il successo scolastico e formativo dei ragazzi con disturbo specifico dell'apprendimento.

In riferimento a quanto detto circa la "inadeguatezza, vischiosità e resistenza" del corpo insegnanti e dirigenti nell'applicare quanto loro richiesto dai neuropsichiatri, e l'importanza di questa sfida culturale che la nuova legge richiede, è indispensabile prestare particolare attenzione alla questione della "Discrezionalità Tecnica", al fine di ovviare a tali gap che si vengono a formare tra la prescrizione normativa, l'applicazione sostanziale, le aspettative dei soggetti interessati, e l'aspetto più prettamente "sociologico" , inteso come ricaduta sociale del mancato successo formativo dei ragazzi con Dsa.

Consideriamo quindi i limiti della discrezionalità tecnica in relazione all'applicazione della 170 per il percorso formativo di tali soggetti.
Il limite più macroscopico della discrezionalità tecnica applicata alle disposizioni contenute nell'art.5 della legge 8 ottobre 2010 n.170 la quale, prevede strumenti compensativi e provvedimenti dispensativi, nonché l'utilizzo della flessibilità didattica, già prevista nel Dpr 275/1999 Art.42, è che viene lasciata al soggetto attuatore della norma (insegnanti), la scelta concreta circa l'individuazione e l'applicazione o meno degli strumenti compensativi e dispensativi. Scelta che rientra esattamente nell'ambito della discrezionalità tecnica.
Altro limite, è la sovrapposizione tra la discrezionalità tecnica, e la "discrezionalità amministrativa", che in questo caso può avvenire. Considerato che, la discrezionalità in un ordinamento di tipo pluralistico, dove sono quindi riconosciute le pluralità degli interessi pubblici che devono necessariamente coesistere in una data società, da ritenersi prioritari al soddisfacimento di tale interesse.
Con l'ulteriore limite consistente nella necessità che l'attività amministrativa sia esplicatrice di logica e imparzialità, oltre che coerente al principio di legalità. Questo ultimo dato, rende difficile l'applicazione di trattamento adeguato alla differenza necessaria nella didattica per soggetti con Dsa nella fase dell'apprendimento, oltre che all'utilizzo di criteri valutativi "elastici", da applicarsi nella fase successiva.

Da qui la necessità imperativa di non lasciare ai soli insegnati il potere di scelta dei provvedimenti compensativi/dispensativi; ma affiancare a loro figure professionali "specializzate" , non solo nel momento della scelta dei provvedimenti suddetti, ma anche e soprattutto, durante il percorso di apprendimento e valutazione. Attraverso un monitoraggio e controllo sulle fasi dell'apprendimento e della valutazione, attraverso l'espressione di pareri obbligatori da parte di tali figure professionali (neuropsichiatri e psicologi), il cui parere non può e non deve essere scavalcato dagli insegnanti, come ancora avviene.

Considerato che il corpo insegnante ancora non ha avuto la formazione necessaria ad affrontare i disturbi specifici dell'apprendimento, e che comunque anche qualora questo percorso verrà offerto a tutti i docenti, rimarrà comunque uno strumento utile ad applicare le metodologie didattiche, ma il parere fondamentale dovrà rimanere comunque peculiarità delle figure professionali che hanno seguito i bambini nel loro percorso formativo, che non è fatto solo di apprendimento, ma di aspetti psicologici delicati legati all'autostima, alla percezione di sé, a possibili stati depressivi legati a mancata applicazione di giuste didattiche. E che può avere parere finale esclusivamente delle figure professionali preposte.

Poiché lo scopo della legge è quello di dare ai soggetti con Dsa, la possibilità concreta di usufruire di una formazione che non sia di serie B, vista anche la loro potenzialità intellettiva; è necessario tener conto che, se, nell'ordinamento pluralistico vengono riconosciuti tutta una serie di interessi pubblici meritevoli di tutela, tra questi vi è certamente la necessità di evitare sia l'abbandono scolastico che eventuali problematiche della personalità, che potrebbero essere di notevole importanza nella loro ricaduta sociale. E, che, essendo il "fine pubblico" il limite della discrezionalità amministrativa, non si può lasciare agli insegnati solamente, la valutazione dei ragazzi. In tal modo, non si potrà vedere soddisfatto l'interesse privato (cioè il caso singolo di soggetto con Dsa), cosa che condurrebbe inevitabilmente anche alla non realizzazione dell'interesse pubblico (abbandono scolastico e frustrazione).

Questo inoltre, in quanto attinente al merito dell'azione amministrativa, la discrezionalità tecnica sottrae al Giudice Amministrativo la legittimità di valutazione, profilandosi quest'ultima, solo sotto i profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Permette cioè al Giudice, una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio, quindi sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre. Probabilmente da qui nasce l'arroganza da parte dell'istituzione scolastica, che è ben consapevole di essere quasi intoccabile rispetto ai contenziosi, che potrebbero ritorcersi contro l'Amministrazione stessa nel momento in cui da parte delle famiglie sorga una legittima domanda di giustizia.
Fondamentale in questo senso tener conto del fatto che molte famiglie lamentano la non messa in atto degli strumenti compensativi/dispensativi da parte della scuola; il che profila un' ipotesi di "vizio(i) funzionale(i) dell'attività formativa e didattica in riferimento al modello normativo. Questo anche per evitare la "fatica di Sisifo" delle famiglie, nel richiedere ripetutamente durante l'anno scolastico, l'applicazione di tali strumenti, e dover ergersi a controllori delle procedure scolastiche, cosa frustrante e stancante, che innesca un rapporto di sfiducia e scollamento tra scuola e famiglia, tra famiglia e figli, e tra ragazzi e scuola.
Si è già verificato in molti casi, che la scuola abbia abdicato ai suoi doveri istituzionali nell'applicazione della legge 170, adducendo che non essendo ancora state emanate le linee guida e stipulati i relativi protocolli, le scuole, non avendo necessari riferimenti non possano concretamente attuare i loro compiti.

E' evidente la pretestuosità di tale affermazione; ed è alla luce di questo,che, anche quest'anno molti studenti hanno visti negati i loro diritti riconosciuti formalmente dalla legge 170, ma non sostanzialmente dall'istituzione, che spesso ha attuato un adeguamento di facciata attraverso la stesura di un piano didattico personalizzato che poi nella realtà non è stato rispettato.
Si sono verificati casi di studenti con Dsa, che in terza liceo, a fronte di discalculia sono stati penalizzati in matematica e chimica perchè non si è attuata la normativa rispetto agli strumenti compensativi/dispensativi e sono stati valutati senza tener conto della loro specificità; oppure casi di dislessici e disgrafici sottoposti regolarmente a verifiche scritte anche quando la certificazione medica raccomandava gli orali.

Inoltre la Senatrice Vittoria Franco, ha fatto un'interrogazione parlamentare urgente al fine di garantire esami sereni a studenti dislessici dopo le svariate segnalazioni delle famiglie che lamentano tali incongruenze, e che rappresentano una grave lesione dei diritti dei ragazzi dislessici e disgrafici.
E' quindi fondamentale prendere in considerazione l'opportunità di inserire come priorità nelle linee guida, che le figure professionali che seguono e certificano i ragazzi, abbiano un ruolo parallelo agli insegnanti durante il percorso formativo, e preponderante al momento della valutazione finale, che deve tener conto della specificità di questi soggetti, e che per tale motivo deve essere tenuto in considerazione prioritaria il parere degli specialisti.

In caso contrario, il rischio è che la legge 170 non raggiunga lo scopo per cui è nata: il successo formativo di chi si vede negato il diritto all'istruzione e all'acquisizione di competenze; di non essere messo in grado di fare e di "essere" in questa società. Che la loro dignità di persone non sia riconosciuta nella differenza, che dovrebbe essere valorizzata al fine di renderli liberi di scegliere e determinare la propria concretezza delle loro condizioni particolari e straordinarie, troppo spesso svalutate e considerate inferiori e non degne di formazione”.

Avv. Giuseppe Morabito

Presidente Kiwanis Club Villa San Giovanni



 


 

 


 

 

 

KC Reggio Calabria


Consegna Service Biennale
Mercoledì 15 giugno 2011 ore 18.00
Centro Polivalente Papa Giovanni - Reggio Calabria

 

 

 

 


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